Legislazione
Affrontare la legge e le sue disposizioni comporta fare riferimento al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 309/90), questo è il riferimento normativo che si occupa di disciplinare la materia delle sostanze stupefacenti in Italia.
Suddiviso in 12 Titoli, alcuni dei quali a loro volta ulteriormente dettagliati in Capi, il testo – che dagli anni ‘90 ad oggi è stato oggetto di dibattiti e parziali modifiche – si prefigge lo scopo di trattare unitamente una materia complessa e intrecciata alle dinamiche sociali e alle nuove sostanze psicoattive che sono, man mano, introdotte nei mercati illegali.
Con questo approfondimento, cerchiamo di illustrare in maniera esemplificativa le norme più importanti del Titolo 7, che si occupa della repressione delle attività illecite.
In particolare, ci soffermeremo sugli articoli 73 e 75, per fornire una panoramica delle sanzioni penali e amministrative in materia di sostanze stupefacenti attualmente vigenti in Italia.
Le sostanze stupefacenti e psicotrope sono sottoposte alla vigilanza e controllo del Ministero della Salute e sono raggruppate in 4 Tabelle.
- Tabelle I e III: droghe pesanti e farmaci equiparati (es. barbiturici)
- Tabelle II e IV: droghe leggere e farmaci equiparati (es. benzodiazepine)
La cannabis è l’unica sostanza classificata come leggera e fa parte della Tabella II, tutte le altre sono sostanze pesanti. Il principio attivo della Cannabis che ha effetto drogante è il Tetraidrocannabinolo (THC)
- Spaccio di sostanze leggere (Cannabinoidi di origine naturale): pene da 2 anni a 6 anni e multe da 5.164 a 77.468 €
- Spaccio di sostanze pesanti: pene da 8 anni a 20 anni, multe da 5.822 a 258.228 €
– L’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.p.,
– Sono comunque consentite le intercettazioni telefoniche
– È applicabile il nuovo istituto della sospensione con messa alla prova ai sensi dei nuovi art.168 bis e ss.c.p., introdotti dalla legge n. 67/2014
– sequestrare la sostanza;
– verificare la natura psicoattiva con esami di laboratorio o esami tecnici;
– scrivere un verbale di contestazione dell’illecito art. 75;
– trasmettere la segnalazione in Prefettura per la trattazione del procedimento amministrativo.
- sospensione patente di guida/certificato di guida per motoveicoli o ciclomotori, o divieto di conseguirlo
- sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario
La durata delle sanzioni varia in base al tipo di sostanza:
– da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti PESANTI (anche cannabinoidi di origine sintetica)
– da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti LEGGERE, quali la cannabis naturale.
Oltre alle sanzioni la Prefettura può disporre la revisione della patente di guida presso la Commissione Medica Locale dell’Ausl che prevede l’accertamento dei requisiti psicofisici alla guida mediante esami sanitari
IL FORMALE INVITO
La Prefettura in determinati casi (a titolo di esempio: prima violazione, sostanza leggera/cannabis, tenuita’ della violazione) può applicare al posto delle sanzioni, un provvedimento di “formale invito” detto anche “ammonizione”, invitando la persona a non fare più uso di sostanza illegali, e pertanto a non commettere ulteriori violazioni, facendo presente che, in caso di ulteriore segnalazione, verranno applicate le sanzioni previste.